Statuto

Statuto della ASSOCIAZIONE  CULTURALE “Artès”

S T A T U T O

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, ai sensi della legge n. 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata “ Artès”, con sede in Praticello di Gattatico, via **********.

L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2.

La durata dell’associazione è illimitata.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’associazione si prefigge i seguenti scopi:

1)       la promozione della persona tramite la cultura, l’arte, la spiritualità, anche attraverso la ricerca storico-antropologica, mitologica, archeologica, simbolica,  esoterica e lo studio dello sviluppo della spiritualità umana, dal mondo antico al mondo contemporaneo, di tutti i popoli;

2)       la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ed in particolare dei giovani, verso i valori della cultura, dell’arte e della spiritualità in tutte le sue manifestazioni positive;

3)       l’attuazione di progetti concreti che coinvolgano le persone nello sviluppo della propria spiritualità e interiorità attraverso attività culturali come mostre collettive e personali itineranti, corsi, seminari e laboratori di diverso tipo (discipline artistiche come pittura, disegno, scultura, fotografia ecc;  arte terapia, aromaterapia, cromoterapia, così come discipline esoterico- spirituali di stampo orientale ed occidentale;  terapie alternative e attività volte a migliorare il rapporto con se stessi, il proprio corpo e con gli altri), incontri, dibattiti, concorsi artistici e festival/saloni dedicati all’arte in generale e arte di stampo esoterico – spirituale (a tema definito o a tema libero); feste e festival in costume con temi inerenti a quelli dell’associazione per promuoversi; conferenze e convegni su argomenti analoghi che aiutino ad elevare l’essere umano, a migliorare la propria esistenza migliorando il rapporto con se stesso e con l’ambiente che lo circonda;

4)       la valorizzazione delle risorse culturali e di tutte le forme ed espressioni artistiche legate al mondo della spiritualità e dell’arte, secondo le tecniche scelte dagli artisti iscritti all’associazione (fotografia, pittura, scultura, grafica manuale e rielaborazioni digitali, fumetto, illustrazione, scrittura – letteratura e poesia -, musica, teatro, installazioni, artigianato esoterico ed artistico, spettacoli, performance e tutti i linguaggi oggi contemplati dall’arte contemporanea) auspicando la commistione dei linguaggi e l’interdisciplinarietà;

5)       l’organizzazione di convegni, conferenze, rassegne, mostre inerenti alla spiritualità personale (legata al mondo della meditazione, della visione, del sogno, alle spiritualità antiche e nuove);

6)       la promozione di attività divulgative attraverso l’editoria stampata (come cataloghi, depliant, brossure, riviste, bollettini), la creazione di siti web e blog, esposizioni d’arte visiva e presentazione di libri per far conoscere gli artisti e gli autori iscritti; l’Associazione, quindi, si impegna a curare gli allestimenti (a livello di presentazione del contenuto, esposizione, elaborazione grafica di depliant, locandine ecc.) e prendere contatti, fare pubblicità attraverso mezzi di stampa (tradizionali e sul web, come siti, blog, mailing-list, forum), a curare mostre e pubblicazioni  e tutto quanto possa far conoscere l’attività dell’associazione; a questo scopo, l’Associazione richiede agli artisti iscritti di inviare materiale aggiornato sulle proprie opere almeno due volte l’anno, materiale che andrà archiviato e che servirà per scegliere di volta in volta cosa esporre.

7)       A questo scopo, l’Associazione richiede agli artisti di donare, al momento dell’iscrizione, una propria opera o di crearne appositamente una per l’associazione, in modo da raggruppare un certo numero di opere fisse da esporre sempre, anche durante le mostre temporanee, per far conoscere meglio l’attività dell’associazione e dei suoi iscritti;

8)       Sempre a questo scopo, l’Associazione richiede agli artisti e ai soci che verranno valorizzati attraverso le attività organizzate, come mostre, presentazioni ecc.,  di contribuire alle spese previste in modo da definirsi di volta in volta e, se possibile, di far pervenire il materiale già pronto per l’esposizione (ad esempio con pannelli e cornici ecc.).

9)       L’Associazione si propone inoltre di organizzare dibattiti, incontri, conferenze, convegni, mostre; può stampare, distribuire, porre in vendita libri, riviste e pubblicazioni, acquistare, proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora che possa far incontrare diverse forme di spiritualità, arte e cultura per creare un dialogo costruttivo e aiutare lo sviluppo della società;

10)   L’organizzazione di luoghi di incontro virtuali on-line per gli iscritti come blog, siti, mailing-list, forum per condividere idee e progettare iniziative;

11)   La promozione di :

- attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;

- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino per divulgare le proprie attività (da definire se stampato o via web), collaborazione con la rivista Labrys [Reg. Trib. di Reggio Emilia n.1160 del 03/04/2006] e sua pubblicazione, creazione di siti internet, blog e mailing list,  di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- attività commerciali marginali, coerenti con gli scopi associativi.

12)   La promozione di attività come la vendita delle creazioni degli iscritti e di gadget realizzati dall’associazione (come borse, magliette, ed altro con il logo di Artès o immagini realizzate appositamente), anche attraverso mercatini artistici, per raccogliere fondi per l’associazione e per poter sviluppare i suoi progetti;

13)   La divulgazione di ricerche, studi, articoli e creazioni letterarie degli iscritti attraverso pubblicazioni;

14)   l’istituzione di concorsi a tema libero o a tema predefinito per gli iscritti all’associazione e per esterni;

15)   la collaborazione più ampia con Enti e Associazioni che perseguono sia analoghe finalità ma anche non aventi scopi analoghi; soprattutto, Artès persegue la collaborazione con associazioni no-profit e gruppi aventi scopi umanitari, animalisti, ambientalisti, culturali e di stampo spirituale, esoterico e neopagano e case editrici specializzate in ambito artistico ed esoterico;

16)   La valorizzazione della vita in tutte le sue forme (umana, animale, vegetale), lo sviluppo del rispetto verso la vita e quindi il rifiuto di tutte quelle correnti di pensiero – politico, spirituale, religioso, ideologico  - che esaltino la violenza e l’abuso su ogni forma di vita e lo scontro tra religioni  e correnti di pensiero differenti.

17)   La collaborazione tra i sessi e le etnie differenti per evitare qualsiasi forma di razzismo o di chiusura a priori e per sviluppare una società armoniosa, di mutuo soccorso e di solidarietà.

18)   La valorizzazione dell’idea di Laicità dello Stato in quanto la spiritualità personale, per quanto debba essere giustamente tutelata come ogni forma di espressione, non può influenzare la vita politica del paese, essendo soggettiva, quindi non incisiva per la vita collettiva.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art.3 EMBLEMA E LOGO

L’eventuale emblema, logo e relativi colori saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

Art.4  RISORSE ECONOMICHE

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1)   contributi dei soci fondatori, degli aderenti, di sponsor e di privati,
2)   contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di Banche o di Organismi internazionali,
3)   donazioni e lasciti testamentari;
4)   entrate patrimoniali,
5)   entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
6)   entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,
7)   beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
8)   entrate derivanti dalla vendita di creazioni dei soci, dalla vendita  delle pubblicazioni  e di gadget realizzati dall’associazione e da attività marginali di carattere commerciale, vendita sempre e solo curata direttamente dall’organizzazione;
9) entrate derivanti vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni, ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini dell’associazione;
10) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti a titolo gratuito da terzi a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
11) somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
12) entrate da eventi culturali organizzati per finanziare l’associazione;
13) prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali;
14) ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
La quota associativa annuale sarà di importo differente per soci che sono persone fisiche e soci che sono persone giuridiche e/o associazioni, enti, ecc. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà delle aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
Il patrimonio sociale è indivisibile ed in caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né l’associato, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 BILANCIO O RENDICONTO

L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.6 I SOCI
L’associazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali:
-soci fondatori: coloro che hanno creato in prima persona l’associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione stessa;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e che partecipano in modo continuativo e permanente all’attività dell’Associazione;
-soci sostenitori: sono le persone fisiche, enti, istituti, società, associazioni e/o fondazioni tecniche e/o scientifiche che, in sintonia con gli scopi dell’associazione, abbiano giovato all’Associazione stessa, potenziandola economicamente ed in misura sensibile, corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni;
- soci onorari: sono le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per opere o cariche rivestite in seno all’Associazione, che hanno dato ad essa un notevole contributo o per particolari meriti professionali o scientifici  (non pagano una quota).

Le quote d’iscrizione, diverse per soci fondatori, ordinari e sostenitori vengono definite dal Consiglio Direttivo  e possono essere aggiornate ogni anno.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.

Art.7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Possono aderire all’Associazione:
-  tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano dotate di una irreprensibile  condotta morale e civile;
-  enti pubblici e privati, istituti, società ed associazioni che sono in sintonia con le finalità dell’Associazione comunque pagando la quota associativa;
Il numero dei soci è illimitato.
Qualunque persona, di qualsiasi religione, sesso e nazionalità, può richiedere l’iscrizione all’Associazione fornendo copia di un documento d’identità. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un/una delegato/a, pagando la relativa quota associativa

Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione del presente Statuto e:
1) il versamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
2) l’impegno alla partecipazione diretta, personale, spontanea e gratuita alla realizzazione delle iniziative dell’Associazione.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento annuale della quota associativa.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.8 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:
1)   ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2)   a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3)   a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
4)   a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i soci hanno diritto:
1)   a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2)   a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3)   ad accedere alle cariche associative;
4)  a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art.9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:
1)   l’Assemblea dei soci,
2)   il Consiglio Direttivo;
3)   il Presidente;
4)    il Collegio dei Revisori (se nominato);
5)    il Collegio dei Probiviri (se nominato).
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione.  Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.  Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1)   approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2)   delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
3)   delibera l’esclusione dei soci;
4)   delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sull’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.  Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi in assemblea straordinaria. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario-Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del patrimonio associativo;
2) convocare l’assemblea;
3) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
4) predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
5) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
6) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativi al periodo di un anno per essere sottoposto all’assemblea;
7) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere;
8)  stabilire gli importi delle quote annuali dei soci, le relative modalità di versamento da portare in approvazione all’assemblea;
9)  il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
10) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
11)  deliberare sull’eventuale emblema, logo e relativi colori;
12)  determinare il valore dei contributi straordinari e le relative modalità di versamento da portare in approvazione all’assemblea;
13) predisporre il Regolamento interno dell’Associazione da portare in approvazione all’assemblea;
14)  nominare eventuali comitati scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
15)  proporre all’assemblea la nomina dei  soci onorari;
16)  proporre all’assemblea l’adesione dell’associazione ad altri organismi enti o istituzioni;
17) scegliere i collaboratori, fissandone le mansioni;
18) conferire procure speciali;
19) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.
20) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno nel mese di febbraio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.  In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

Art.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.  E’ eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno.  Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio e rimane in carica 4 anni.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Egli provvede a:
1) convocare, con almeno 10 giorni di preavviso, le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea dei Soci;
2) convocare, con almeno 5 giorni di preavviso, le riunioni del Consiglio direttivo;
3) promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione e del Consiglio direttivo;
4) curare gli adempimenti previsti dalle leggi;
5) intrattenere rapporti con gli Enti pubblici, con le altre Associazioni, con riviste e con case editrici con cui collabora l’associazione e più in generale gestire rapporti nei confronti di terzi ed in ogni specie e grado di giudizio, oltre ad avere la firma sociale;
6) sottoscrivere, insieme al Segretario - Tesoriere, le reversali di incasso e i mandati di spesa per conto dell’Associazione;
7) sottoscrivere, insieme al Segretario-Tesoriere, i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art.13  IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno e rimane in carica 4  anni. Egli collabora con il presidente nello svolgimento dei compiti a quest’ultimo assegnati dallo Statuto. Lo sostituisce ad ogni effetto in caso di suo temporaneo impedimento ed in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.14  IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il segretario-tesoriere è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno e rimane in carica 4 anni.

Egli, come segretario, attenendosi alle indicazioni del presidente, si occupa di:
1) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
2) curare la conservazione degli atti d’archivio;
3) tenere aggiornato lo schedario dei Soci ed il materiale da loro inviato durante l’anno;
4) redigere su apposito registro, e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
5) redigere su apposito registro, e sottoscrivere insieme al Presidente, i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci;
6) notificare agli interessati le convocazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Nella sua funzione di Tesoriere, attenendosi alle indicazioni del presidente e del Consiglio direttivo, procede a:
1) predisporre il bilancio preventivo annuale e quello delle singole iniziative dell’Associazione, avendo cura che in nessun caso gli impegni di spesa eccedano le disponibilità di bilancio;
2) redigere il bilancio consuntivo annuale;
3) compilare e tenere aggiornato un registro dal quale risultino tutte le entrate e le spese dell’Associazione, nonché il relativo saldo;
4) sottoscrivere, insieme al Presidente, le reversali di incasso ed i mandati di spesa per conto dell’Associazione;
5) archiviare per almeno un triennio le pezze giustificative di incassi e spese;
6) intrattenere rapporti con Comuni e Province, con Enti, Banche e Sponsor al fine di ottenere contributi;
7) riferire all’Assemblea annuale dei Soci sulla situazione finanziaria dell’Associazione.

Art.15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (se nominato)

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art.16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (se nominato)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.  Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17 LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

I libri che l’associazione deve tenere sono:
- il libro dei soci;
-il libro verbale delle assemblee dei soci;
- il libro verbale e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro verbale del Collegio dei Revisori dei conti (se nominato).

Art. 18   SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

Art. 19  NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e nell’eventuale regolamento interno dell’Associazione valgono, se ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 20 STATUTO

Il presente statuto è composto di n. 20 articoli, redatti su n. 12 pagine comprensive di atto costitutivo.

Praticello di Gattatico, 22 Febbraio 2009